Nuova marcatura CE per i prodotti da costruzione
Dal 1° luglio 2013 il Regolamento UE n. 305/2011 del 9 marzo 2011 manda definitivamente in pensione la vecchia Direttiva Europea n. 89/106/CEE sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione. Il provvedimento fissa, ai fini dell’utilizzo, le condizioni armonizzate per la commercializzazione e la marcatura dei prodotti edili garantendo che il fabbricante abbia eseguito i controlli standard, sia durante le fasi di progettazione che di fabbricazione, sulle materie prime, sui macchinari e sui requisiti del prodotto finito.
>La dichiarazione di conformità e viene sostituita dalla dichiarazione di prestazione, che deve essere redatta dal fabbricante secondo uno schema tipologico e deve contenere informazioni su sostanze pericolose ai sensi delRegolamento Reach
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- il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione
- la durabilità delle opere di costruzione
- l’uso, nelle opere di costruzione, di “materie prime e secondarie ecologicamente compatibiliâ€.
Dichiarazione di prestazione – Dichiarazione di Conformita
La dichiarazione di conformita viene sostituita dalla dichiarazione di prestazione.
Quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, “il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione (Dop) all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercatoâ€.
Nella Direttiva n° 89/106/CEE il fabbricante era tenuto alla redazione della dichiarazione di conformità CE.
Procedure semplificate
Il Regolamento prevede inoltre l’uso di procedure semplificate da parte delle microimprese, ma solo per prodotti da costruzione rientranti in alcuni dei Sistemi di Attestazione da esso regolamentati al fine di salvaguardare il livello di sicurezza e sorveglianza sul mercato.
Sostanze pericolose
La dichiarazione di prestazione dovrà riportare informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose nel prodotto da costruzione, al fine di migliorare la possibilità di realizzare costruzioni ecosostenibili e lo sviluppo di prodotti rispettosi dell’ambiente.
Marcatura CE
Il marchio CE sarà seguito dall’anno in cui è stata apposto per la prima volta. Il nome e l’indirizzo del produttore dovranno essere indicati in maniera chiara e certa. In particolare, prima di immettere sul mercato un prodotto da costruzione, gli importatori devono assicurarsi che il fabbricante abbia valutato e verificato la costanza della prestazione. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione. Essi assicurano altresì che il prodotto, laddove richiesto, rechi la marcatura CE, che il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti essenziali di sicurezza RESS.
Norme armonizzate
Dovrà essere elaborato un metodo uniforme europeo per l’attestazione di conformità ai requisiti fondamentali.
MARCATURA CE PER PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Cos’è la Direttiva CPD? E’ una legge comunitaria che impone obbligatoriamente la marcatura CE a tutti i prodotti che entrano nella “Costruzione Edile”, spaziando dagli elementi base, quali gli inerti, il cemento, i solai, i pannelli isolanti, ai componenti quali le porte, le finestre, le vetrate, agli elementi di sicurezza antincendio quali gli evacuatori di fumo e calore, gli idranti, e per finire con tutti gli accessori per la raccolta e la fornitura di acqua.
La marcatura CE indica che i prodotti da costruzione sono conformi ai requisiti di una norma armonizzata specifica e che può circolare liberamente sul mercato dell’Unione Europea (UE).
in particolare:
Campo d’applicazione: la direttiva si applica ai prodotti da costruzione definiti quali prodotti destinati ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione.
Conformità ai requisiti essenziali: i prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all’uso previsto. A tale riguardo, essi devono consentire la costruzione di opere che soddisfano, per una durata di vita economicamente accettabile, i requisiti essenziali in materia di resistenza meccanica e di stabilità, di sicurezza in caso d’incendio, d’igiene, di sanità e di ambiente, di sicurezza di utilizzazione, di protezione dal rumore, di economia di energia e di isolamento termico previsti all’allegato I della direttiva.
I requisiti essenziali sono precisati in prima istanza da documenti interpretativi elaborati da comitati tecnici e poi sviluppati mediante specifiche tecniche che possono consistere in:
- norme armonizzate europee adottate dagli organismi europei di normalizzazione (CEN o/e CENELEC) su mandato della Commissione e previa consultazione del comitato permanente per la costruzione;
- benestare tecnico europei che valutano l’idoneità di un prodotto all’impiego previsto nei casi in cui non esista né una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato per una norma europea e in cui la Commissione, previa consultazione degli Stati membri nel comitato permanente per la costruzione, non ritenga possibile o ancora possibile elaborare una norma.
REGOLAMENTAZIONE
Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione Gazzetta ufficiale L 40 dell’11.02.1989].
Modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 [Gazzetta ufficiale L 220 del 30.08.1993].
SINTESI Direttiva 89/106/CEE
La Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE, stabilisce che i prodotti da costruzione devono garantire il rispetto di uno o più requisiti essenziali relativi alle opere da costruzione, come la resistenza strutturale, sicurezza in caso d’incendio ed all’uso, protezione contro il rumore, risparmio energetico, salubrità e rispetto ambientale.
Campo d’applicazione: la direttiva si applica ai prodotti da costruzione definiti quali prodotti destinati ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione.
Conformità ai requisiti essenziali: i prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all’uso previsto. A tale riguardo, essi devono consentire la costruzione di opere che soddisfano, per una durata di vita economicamente accettabile, i requisiti essenziali in materia di resistenza meccanica e di stabilità, di sicurezza in caso d’incendio, d’igiene, di sanità e di ambiente, di sicurezza di utilizzazione, di protezione dal rumore, di economia di energia e di isolamento termico previsti all’allegato I della direttiva.
I requisiti essenziali sono precisati in prima istanza da documenti interpretativi elaborati da comitati tecnici e poi sviluppati mediante specifiche tecniche che possono consistere in:
- norme armonizzate europee adottate dagli organismi europei di normalizzazione (CEN o/e CENELEC) su mandato della Commissione e previa consultazione del comitato permanente per la costruzione;
- benestare tecnico europei che valuta l’idoneità di un prodotto all’impiego previsto nei casi in cui non esista né una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato per una norma europea e in cui la Commissione, previa consultazione degli Stati membri nel comitato permanente per la costruzione, non ritenga possibile o ancora possibile elaborare una norma. Per facilitare tale compito, l’EOTA “European Organization of Technical Approvals” (Organizzazione europea per il benestare tecnico), che raggruppa gli organismi nazionali competenti per il benestare tecnico, può elaborare orientamenti per il benestare tecnico europeo per un prodotto o una famiglia di prodotti da costruzione, su mandato della Commissione e previa consultazione del Comitato permanente per la costruzione.