DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE.
Il produttore deve accertarsi di preparare e presentare l’elenco dei documenti sotto
allegato;
– Dichiarazione di prestazione
– Marcatura CE
– Informazioni sulle Sostanze pericolose — REACH se necessario
– Istruzioni e Informazioni sulla sicurezza
+ Documentazione tecnica se applicabile (Da conservare)
ATTENZIONE: la presenza di sostanze pericolose (secondo REACH) all’interno dei prodotti da costruzione va controllata e dichiarata assieme alla dichiarazione di prestazione:
La verifica della costanza della prestazione deve essere effettuata dal fabbricante come descritto nell’All. V, secondo il Sistema di valutazione previsto nella norma armonizzata che si sta applicando.
PROCEDURE SEMPLIFICATE
Previste all’articolo 36 del Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR), con una “Documentazione tecnica appropriata”. In che consiste?
Nei casi di cui all’articolo 36 b e c la documentazione tecnica appropriata può ad esempio essere costituita dai risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante o dal fornitore del sistema, insieme alla sua autorizzazione ad utilizzare questi risultati e ad una giustificazione di corrispondenza dei prodotti in questione (punto b), o per il rispetto della istruzioni date (punto c). Resta inteso che la Documentazione Tecnica Appropriata potrebbe essere diversa da una situazione o da un prodotto da costruzione ad un altro, a secondo delle particolarità di ogni singolo caso. Esso sarà conservata dal fabbricante del prodotto da costruzione nella scheda tecnica del prodotto, al fine di permettergli di giustificare adeguatamente la dichiarazione di prestazione (DOP) nel caso di una sorveglianza da parte del mercato o altre Autorità lo richiedano.