DOMANDE – QUESTIONI E PROBLEMI
SE SIAMO SENZA NORMA ARMONIZZATA?
Se un prodotto che non è coperto da una norma armonizzata, il produttore a cosa è obbligato dopo 01/07/2013 ? Deve magari chiedere una Valutazione Tecnica Europea al fine di commercializzare liberamente il prodotto nella UE?
Secondo noi il produttore non è obbligato necessariamente a chiedere una Valutazione Tecnica Europea, purché sia in regola con la normativa nazionale.
Infatti basta ricordare il regolamento (UE) 764/2008, che stabilisce anche il principio del reciproco riconoscimento.
SERVE ANCHE IL REACH?
La ricerca di sostanze pericolose (REACH) all’interno dei prodotti da costruzione è una novità che va controllata e dichiarata e accompagna la dichiarazione di prestazione:
— Articolo 31; Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza
— Articolo 33; Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli
SEGUIRE CPR O CERTE NORME CHE DIFFERISCONO?
Se alcune clausole delle norme armonizzate non sono in accordo con le disposizioni del Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR): quest’ultima è una parte di legislazione immediatamente applicabile in ogni Stato membro dell’Unione Europea. Quindi tali clausole contrastanti delle norme, non possono essere applicate.
COSA FANNO GLI ORGANISMI NOTIFICATI?
Le specifiche tecniche armonizzate (che si chiamano Norme europee Armonizzate o Documenti di Valutazione Europea) contengono in dettaglio le operazioni previste per gli Organismi Notificati al fine di assicurare la valutazione e verifica della costanza della prestazione (i cosiddetti “sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione“).
Quindi questi organismi Notificati sono tenuti ad astenersi completamente dalle attività di vigilanza del mercato, che sono di spettanza delle autorità nazionali di sorveglianza del mercato.