La nuova marcatura dei prodotti da costruzione: DIchiarazione di Prestazione
La Direttiva Prodotti da Costruzione (89/106/Ce) è stata sostituita dal Nuovo REGOLAMENTO (UE) CPR N. 305/2011 “che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione”.
Questo regolamento è entrato in vigore completamente dal luglio 2013 e non necessita di recepimento da parte dello Stato italiano.
Quindi dopo ventidue anni di applicazione della “vecchia” Direttiva Prodotti da Costruzione, si è giunti alla sua abrogazione. Era un evento auspicato perché la vecchia Direttiva comportava troppi problemi di applicazione. E questa? vedremo nella pratica.
Cosa cambia nell’applicazione della Marcatura CE e nella documentazione?
La prima novità è che si passa da:
Attestazione della Conformità (89/106/CEE) come definito in 765/2008/CE all’Art.1 -Salute, sicurezza e protezione per persone, animali e ambiente)
a
Dichiarazione di Prestazione (DoP)del prodotto e Costanza della Prestazione
Si passa quindi da una marcatura CE in senso generale, che assicura la sicurezza del prodotto verso l’utilizzatore, ma ne dichiara le prestazioni al fine di poterlo impiegare in sicurezza in un’opera sicura.
La DoP, che deve accompagnare il prodotto fino al cliente, deve contenere molte informazioni e dettagliate:
- Il numero identificativo della D.o.P.
- Il codice identificativo unico del prodotto-tipo
- L’identificazione del prodotto da costruzione effettivamente immesso sul mercato
(es. numero della serie, del lotto o della commessa)
- Il nome e Indirizzo del Fabbricante
- Il sistema o i sistemi di valutazione della costanza della prestazione e la La norma Armonizzata o Documento di valutazione tecnico di riferimento
- La identificazione dell’organismo di Certificazione (per i sistemi che lo richiedono)
- La descrizione dell’attività svolta dall’organismo di certificazione
- La documentazione rilasciata dall’organismo di certificazione
- Il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica (se utilizzata)
- L’uso o gli usi previsti – La prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l’uso o gli usi previsti tenendo conto delle disposizioni del luogo ove il prodotto è immesso sul mercato
- L’elenco delle caratteristiche essenziali
- La prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali.
- La prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea.
Infine: L’identificazione del Soggetto che rilascia la Dichiarazione di Prestazione
Quindi dopo il 30 giugno 2013 tutti i prodotti da costruzione commercializzati devono essere corredati dalla DoP e dalla marcatura CE se:
– il prodotto è coperto da una norma europea armonizzata e il periodo di coesisten-
za è terminato;
– una valutazione tecnica europea è stata rilasciata per il prodotto.
Nei casi previsti dall’art. 5 del Regolamento è possibile per il fabbricante avere una deroga e non emettere una DoP:
- se il prodotto è fabbricato in un unico esemplare
- se il prodotto è fabbricato in cantiere per essere incorporato, sotto la responsabilità del soggetto incaricato della sicurezza
- se il prodotto serve per restauro del patrimonio, e il procedimento non è industriale.
NOTA PER I PRODUTTORI
Quindi il produttore che era già presente sul mercato prima de||’1/07/2013, può continuare a vendere fino ad esaurimento della merce a magazzino, purché:
- abbia elaborato una dichiarazione di prestazione (DoP) in linea con l’allegato III del Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR) e ne fornisca una copia al cliente;
- i fabbricanti possono redigere la Dichiarazione di Prestazione sulla base di un certificato di conformità o una dichiarazione di conformità, che è stata rilasciata prima del 01/07/2013 conformemente alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE (CPD);
— abbia apposto la marcatura CE, seguita dalle informazioni richieste di cui all’articolo 9 del CPR;
Tutte le valutazioni non hanno bisogno di essere rifatte e i certificati non devono essere rinnovati dopo I’ 01/07/2013 se del prodotto non è cambiato nulla. Deve fare attenzione ad eventuali adeguamenti solo la norma C di riferimento è stata modificata.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEI FABBRICANTI?
– Redigere la dichiarazione di prestazione DoP
– Apporre la marcatura CE
– Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione 10 anni
– Assicurare delle procedure adeguate per garantire la costanza della prestazione
(FPC)
e inoltre:
– Identificare il prodotto (marchio e lotto)
– Comunicare il loro nome e indirizzo
– Comunicare le informazioni sulla sicurezza
– Correggere e richiamare i prodotti non conformi
– Dimostrare la conformità alle autorità.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI?
– Esercitare la dovuta diligenza per rispettare il CPR
– Assicurare la documentazione completa del prodotto (marcatura, dichiarazione di presta-
zione, Informazioni sulle sostanze pericolose e informazioni sulla sicurezza)
– Non immettere sul mercato prodotti non conformi
– Garantire le condizioni di conservazione e trasporto (magazzini)
– Assicurare le misure correttive di non conformità consegnate e applicare conseguenti procedure di richiamo
– Cooperare con le autorità e forniscono documentazione
IMPORTANTE: Come per tutte le Direttive del nuovo approccio, se un importatore o un distributore commercializza un prodotto con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la conformità (prestazione) alla dichiarazione di prestazione, è considerato alla stregua di un fabbricante.