Vecchia Direttiva Prodotti Costruzione: Marchio CE?

By | 15 Febbraio 2015

Laddove non esistano né una norma europea né un benestare tecnico europeo, i prodotti possono continuare ad essere valutati ed immessi sul mercato in base alle disposizioni nazionali esistenti conformi ai requisiti essenziali.

Apposizione del marchio “CE”: possono beneficiare del marchio “CE” esclusivamente i prodotti da costruzione conformi alle norme nazionali in cui sono state recepite le norme armonizzate, a un benestare tecnico europeo o, in mancanza, alle specifiche tecniche nazionali conformi ai requisiti essenziali. Le opere munite del marchio “CE” soddisfano in tal modo i requisiti essenziali.

Attestato di conformità:spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità attestare, con i propri mezzi o tramite un organismo autorizzato di certificazione, che i loro prodotti sono conformi ai requisiti di una specificazione tecnica secondo le procedure di conformità menzionate nella direttiva.
Il sistema di attestazione della conformità si può definire come il grado di severità con cui viene controllato un prodotto in fabbrica e sul mercato.

Clausola di salvaguardia: i prodotti dichiarati conformi alla direttiva, ma che non soddisfano i requisiti essenziali e che presentano quindi un pericolo per la sicurezza e la salute, possono essere temporaneamente ritirati dal mercato dagli Stati membri. Qualora la non conformità sia dovuta a specificazioni tecniche, all’applicazione o a lacune delle stesse, la Commissione deciderà, previa consultazione del comitato permanente per la costruzione, se la specificazione tecnica europea o nazionale deve continuare o meno a beneficiare della presunzione di conformità.
Allegati: gli allegati della direttiva contengono informazioni dettagliate in materia di:

  1. requisiti essenziali;
  2. benestare tecnico europeo;
  3. sistema di attestazione di conformità alle specificazioni tecniche: metodi di controllo della conformità, organismi competenti, marchio, certificato e dichiarazione CE di conformità;
  4. organismi di ispezioni e di certificazione e laboratori di prove.

Inoltre, le condizioni per l’apposizione della marcatura CE diventano le stesse per una serie di prodotti (prodotti da costruzione, recipienti semplici a pressione, dispositivi di protezione individuale, giocattoli, apparecchiature terminali di telecomunicazione, caldaie ad acqua calda, materiale elettrico, …) che possono rientrare simultaneamente nel campo d’applicazione di varie direttive che fino a tale momento avevano previsto regimi di marcatura diversi.

Atto Data di entrata in vigore Data limite di trasposizione negli Stati membri
Direttiva 89/106/CEE 27.12.1998 27.06.1991
Direttiva 93/68/CEE 02.08.1993 02.08.1993

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *